E’ consentita la sospensione del canone di locazione per uso abitativo a seguito dell’emergenza coronavirus?
Le attuali norme emergenziali (decreto cd. Cura Italia” n.18/2020) escludono la possibilità della sospensione del canone di locazione, tanto per immobili a destinazione abitativa che non abitativa.
La normativa citata prevede infatti, all’art.65, solamente un credito di imposta del 60% del canone di locazione degli immobili con categoria catastale C/1– Negozi e botteghe – per il solo mese di marzo 2020. Ciò a condizione che il canone sia stato effettivamente pagato.
Come norma di favore nei confronti degli inquilini si ha inoltre, l’art.91 del D.L. 18/2020 che prevede la possibilità della valutazione, ex post, della responsabilità del debitore (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c.), che abbia rispettato le misure di contenimento di cui al decreto legge. Ciò ai fini dell’eventuale esclusione della responsabilità, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
E’ poi prevista all’art. 103, comma 6 del D.L. 18/2020 la sospensione fino al 30 giugno 2020 dell’esecuzione coattiva dei provvedimenti di rilascio degli immobili, tanto ad uso abitativo che non abitativo.
Non vi è quindi alcuna previsione normativa che consenta la sospensione dei canoni di locazione – che quindi rimangono dovuti e, se non corrisposti, potranno essere riscossi in via forzosa dal locatore -, per alcun tipo di contratto, nemmeno per le locazioni transitorie per studenti universitari (art. 5,l. n. 431/1998).
Sicché, l’unica possibilità per ottenere la sospensione o la riduzione del canone di locazione in questo periodo rimane quello dell’accordo privato con il locatore, ispirato a nobili principi solidaristici.