Il magistrato illustra il metodo di abbinamento coppia – bambino sviluppato presso i Tribunali per i minori di Trieste e di Trento nei procedimenti di adozione nazionale
L’interrogativo di quale sia la metodologia utilizzata per abbinare la coppia aspirante adottiva ed il bambino da adottare è da sempre un tema presente e delicato per chi si occupa della materia e, principalmente, degli aspiranti genitori adottivi i quali rimangono, anche per periodi molto lunghi, in attesa di risposta. Il numero di domande che pervengono annualmente ai singoli Tribunali per i minori è assai elevato rispetto (ndr: fortunatamente) ai bambini in attesa di adozione. Il dott. Paolo Sceusa, già Presidente dei Tribunali per i minori di Trieste ed attualmente Presidente del Tribunale per i minori di Trento, ha elaborato un metodo che consente quanto più possibile l’“oggettivazione” dei dati provenienti dalla domanda di adozione formulata dalla coppia stessa e dalle relazioni informative stilate dai Servizi sociali, mediante un punteggio astratto di idoneità di ciascuna coppia.
Per poter confrontare i dati provenienti da ciascuna coppia e poter individuare la rosa di candidature più confacenti per l’adozione del singolo minore è stato predisposto un protocollo per la raccolta di dati omogenei poiché, solo l’omogeneità delle tematiche soggette a valutazione, può garantire la parità di trattamento tra le coppie aspiranti.
A tal fine è stato predisposto uno schema a punti che comprenda i criteri valutativi richiesti dalla normativa di settore (L.184/83 modificata con L.149/2001) nonché i criteri frutto dell’esperienza del Tribunale specializzato.
In sintesi i campi di valutazione, nei soli aspetti rilevanti ai fini adottivi, hanno ad oggetto: gli elementi della storia individuale e di coppia; la situazione degli ascendenti e dei collaterali (per acquisire la disponibilità della famiglia allargata a fornire un utile supporto); la capacità di ciascun componente della coppia di auto-rappresentarsi le possibili criticità dell’adozione; la capacità della coppia di recepire le criticità dell’adozione, loro rappresentate dagli operatori, nel corso dell’intero arco dello sviluppo del minore; la rappresentazione del ruolo genitoriale che ciascuno dei due genitori intende svolgere (divisione o meno dei compiti, collaborazione o meno al ruolo genitoriale dell’altro, ecc.); profilo psicologico e sociale con particolare riguardo alle capacità di approccio e/o riparative della coppia rispetto ai vissuti abbandonici del minore; evidenziazione di ogni particolarità rilevante nella prospettiva adottiva (disponibilità all’affidamento a rischio giuridico, preclusione o meno all’handicap, preclusione o meno verso fratrie, ecc).
Il range valutativo differisce per ogni area enucleata, a seconda del peso specifico attribuito ad ogni tematica.
A richiesta, lai coppia viene informata dal Tribunale dello stato del procedimento e della valutazione ricevuta, un tanto poiché previsto dalla legge (art.22 co.2 L. Adozione) nonché ai fini di orientare la propria scelta. La coppia potrà infatti decidere se perseverare nella richiesta di adozione nazionale, orientarsi verso l’adozione internazionale, intraprendere o riprendere cure mediche per la fertilità o pratiche mediche per l’impianto embrionale, rendersi disponibile all’accoglienza di minori in regime di affidamento familiare o rinunciare al programma adottivo.
Per un’approfondita disamina di questa interessante e delicatissima tematica si invita alla lettura dell’articolo comparso su Dossier dell’Osservatorio sul diritto di famiglia, Diritto e Processo, genn-febb. 2020.