UNICO EPISODIO DI VIOLENZA E ADDEBITO SEPARAZIONE: TRIBUNALE E CORTE LO NEGANO, LA CASSAZIONE LO RICONOSCE

Con ordinanza n. 3946 di data 16.02.2025 la Corte di Cassazione ha sottolineato un importante principio in materia di violenza domestica.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte vede protagonista una coppia di coniugi, genitori di quattro figlie, che si erano separati a causa di una conflittualità così forte da essere sfociata in veri e propri episodi di violenza posti in essere dal marito ai danni della moglie.

In occasione dell’ultimo gravissimo episodio di violenza erano intervenute le Forze dell’Ordine, che avevano trovato la donna a terra in un letto di sangue ed avevano immediatamente provveduto ad arrestare il marito.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’appello avevano rigettato la richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dalla moglie, ritenendo non provata la correlazione tra la crisi coniugale e gli episodi di violenza riferiti dalla donna.

La Corte di cassazione, invece, ha accolto il ricorso della moglie, la quale lamentava il fatto che i Giudici di primo e secondo grado non avessero tenuto in debita considerazione la gravissima condotta violenta posta in essere dall’uomo.

Secondo la Suprema Corte, in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge  può fondarsi anche su un unico episodio di percosse, trattandosi di un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

Non solo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto all’insorgere della crisi coniugale. Le violenze fisiche, infatti, rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione di addebitabilità della separazione all’autore delle violenze, indipendentemente dal fatto che tali violenze siano state poste in essere prima o dopo l’inizio della crisi coniugale.

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