ADOZIONE E DIRITTI EMERGENTI

LA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI ADOZIONE

Il maggiorenne adottato potrà anteporre il proprio cognome originario a quello dell’adottante

Tutelata l’identità giuridica e sociale della persona – Corte Costituzionale sent. n.135 del 4 luglio 2023

E’ derogabile il limit minimo del divario di età di anni 18 tra l’adottante e l’adottato maggiorenne

Tutelate le relazioni affettive già largamente consolidate – Corte Costituzionale sent. n. 5 del 18 gennaio 2024

 

 

 Il nostro ordinamento conosce da sempre l’istituto dell’adozione del maggiorenne, originariamente volto a tutelare l’adottante dalla mancanza di stirpe e destinazione del patrimonio. Il cognome attribuito all’adottato costituisce il segno identificativo del vincolo adottivo.

Ciò nondimeno, nel corso dell’applicazione giurisprudenziale della norma si sono progressivamente evidenziati bisogni e diritti degni di tutela normativa, quali il diritto all’identità personale, consolidatosi nel corso del raggiungimento della maggiore età, ed il legame affettivo consolidatosi con l’adottante anche qualora non sia raggiunto il limite minimo della di differenza di età richiesto dalla norma in almeno 18 anni (posto per il principio adoptio imitatur naturam).

L’art.299, co.1 c.c. stabiliva che il l’adottato assumesse il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio. Questa disposizione è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale con la pronuncia in oggetto, nella parte in cui non consente con la sentenza di adozione “di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto”. Pur sottolineando l’importanza, nell’adozione della persona maggiore d’età, della trasmissione all’adottato del cognome dell’adottante, nonché della regola generale dell’anteposizione di quest’ultimo cognome, quale segno identificativo del vincolo adottivo, la Corte ha ritenuto lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. che, in considerazione degli interessi implicati, l’ordine dei cognomi non possa essere invertito dalla sentenza di adozione, quando sia l’adottando maggiore d’età sia l’adottante si siano espressi in tal senso. La Corte ha precisato che la questione le è stata prospettata con esclusivo riguardo all’adottato maggiore d’età e a questi, pertanto, si riferisce.

La seconda pronuncia dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.291, co. 1 c.c. nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza di età e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottato.
Ciò consentirà al giudice di derogare alla norma qualora si debbano tutelare situazioni affettive largamente affermatesi nel tempo.

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