Negato l’assegno divorzile all’ex coniuge con capacità reddituale e stabile relazione affettiva

Con la recente sentenza n. 9817 di data 13.04.2023 (ud. 13.03.2023), la Cassazione Civile, Sez. I, ha rigettato la richiesta di assegno divorzile valorizzando, tra i vari elementi, la stabile relazione sentimentale instaurata dalla richiedente.

Nella specie, la sig.ra A.A. aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva rigettato la sua domanda di imporre all’ex coniuge B.B. un assegno divorzile in suo favore.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 26 luglio 2021, lo ha rigettato, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio a favore della A.A., in considerazione della sua condizione di autosufficienza economica e della dimostrata capacità di lavoro, nonché della stabile relazione intercorsa dalla stessa con il sig. C.C. dal 2003 al 2017, relazione che realizzava una famiglia di fatto ostativa al riconoscimento dell’assegno divorzile, nonostante l’assenza di coabitazione.

Avverso tale pronuncia la sig.ra. A.A. ha proposto ricorso per cassazione.

La ricorrente ha sollevato la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ostativa al riconoscimento dell’assegno divorzile a suo favore la relazione sentimentale esteriorizzata e di lunga durata, instaurata con il sig. C.C., erroneamente equiparandola ad una convivenza di fatto, sebbene non vi fosse stata coabitazione né un progetto di vita comune.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.A., ritenendo accertate la condizione di indipendenza economica della richiedente, la sua capacità ed esperienza lavorativa da tempo acquisita (anche coadiuvando il partner nell’attività commerciale) e la durata del matrimonio (dodici anni), giungendo alla conclusione che A.A. non ha dimostrato in concreto di trovarsi nella condizione di non potersi procurare mezzi adeguati al proprio sostentamento per ragioni oggettive.

Secondo la Suprema Corte, il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e/o dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l’altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio.

In tale contesto la convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione, è stata valorizzata quale fatto idoneo a concorrere con altri a ritenere infondata la richiesta di assegno divorzile.

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