Trattenute in busta paga e assegno di mantenimento

Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. I Ordinanza 3 marzo 2023 n.6515) chiarisce i termini di una annosa questione che impegna i nostri Tribunali.

In che misura vanno considerate le trattenute in busta paga dell’obbligato ai fini della determinazione della misura degli assegni di mantenimento a favore di coniuge e figli? L’entità del “netto in busta” può essere infatti ridotta dall’applicazione di una serie di trattenute, tanto di natura fiscale, quanto da cessioni volontarie del quinto dello stipendio, da prestiti concessi, da pignoramenti.

Non è infatti rara la circostanza per la quale, in vista di un giudizio dal quale deriverà la determinazione di un assegno di mantenimento (sia esso di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, di regolazione delle responsabilità genitoriali, di scioglimento delle unioni civili)  a favore del partner o dei figli della coppia, il soggetto che – verosimilmente – nel corso del giudizio risulterà obbligato alla relativa corresponsione, contragga prestiti e finanziamenti al fine di ridurre la propria  disponibilità economica e, conseguentemente, la misura degli assegni.

Precisa invece la Cassazione con la predetta sentenza che, nella determinazione giudiziale della misura degli assegni di mantenimento, andranno sì tenute in considerazione le ritenute fiscali e contributive operate in busta paga sulla retribuzione mentre ma, quanto alle altre trattenute, dovranno essere analiticamente valutati gli specifici titoli per le quali le stesse siano dovute ed il grado di necessità del corrispondente esborso.

Bando quindi alle strumentali riduzioni stipendiali. 

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