Il provvedimento del Questore in materia di atti persecutori va adeguatamente motivato per garantire al soggetto ammonito la partecipazione al procedimento e al contraddittorio


T.A.R. Lazio, Estensore Scarpato, sent. 15.06.2023

Il caso affrontato dal Tribunale amministrativo è il seguente.

Su richiesta della signora Rossi il Questore ha emesso il decreto di ammonimento, ai sensi dell’art.8 co.4 D.L. n.11/09, con il quale il marito, sig. Bianchi, è stato formalmente avvisato di interrompere le condotte di molestia,  violenza e atti persecutori poste in essere nei confronti della moglie e che, qualora ciò non fosse avvenuto, si sarebbe proceduto d’ufficio a perseguire i reati commessi dal Bianchi.

L’avvocato del sig. Bianchi ha impugnato davanti al T.A.R. il provvedimento per difetto di motivazione, assumendo che non fosse stata debitamente considerata da parte del Questore la complessiva vicenda separativa dei coniugi, contraddistinta da una reciproca conflittualità dei coniugi che ha preceduto l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Sostiene in tale ricorso il marito che la moglie abbia richiesto il provvedimento di ammonimento in via strumentale alle domande formulate nella domanda di separazione.

Il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di ammonimento, affermando che la Questura ha valutato solo una parte del materiale probatorio o indiziario in suo possesso (quello offerto dalla moglie), emettendo un provvedimento dalla motivazione carente ed incompleta.

Il provvedimento di ammonimento del Questore è un avvertimento preventivo, introdotto per cercare di interrompere le condotte persecutorie, conosciute come stalking (dall’inglese il verbo to stalk significa inseguire, braccare), prima che le stesse degenerino.  

Rivestendo tale provvedimento una funzione di prevenzione e dissuasione verso lo stalker, oltre che una funzione anticipatoria rispetto alla possibile querela per il reato di atti persecutori, l’atto di ammonimento deve essere motivato e riferire compiutamente quei comportamenti attuali e concreti   di reiterata molestia e atti persecutori compiuti riferiti dal richiedente l’ammonimento.

Ciò al fine di consentire al soggetto ammonito una adeguata difesa: “considerata la ratio della norma, l’elevazione della soglia di tutela delle condizioni di ordine, di sicurezza pubblica e di incolumità della persona, a prevenzione degli illeciti di cui all’art. 612-bis c.p., non esime dall’osservanza delle garanzie di partecipazione e contraddittorio procedimentale da parte del destinatario della misura monitoria (Cfr. Cons. Stato sez. 3, sent. 7 settembre 2015 n. 4127; sent. 21 ottobre 2011 n. 5676).”

Non è infrequente che il procedimento di ammonimento venga attivato in via strumentale per “corroborare” altri procedimenti a elevata e reciproca conflittualità, quali la separazione dei coniugi, il divorzio, la domanda di affidamento dei figli.

Il provvedimento del Questore in materia di atti persecutori va adeguatamente motivato per garantire al soggetto ammonito la partecipazione al procedimento e al contraddittorio

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