Con la revoca dell’assegnazione della casa familiare e dell’assegno di mantenimento per il figlio la moglie separata, pur titolare di reddito da lavoro, ottiene un proprio assegno di mantenimento
Sentenza di merito – Sezione Famiglia
La moglie chiede la separazione legale dal coniuge per intervenuta intollerabilità della convivenza. Stante la presenza di un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente presso l’Università di Udine, ottiene dal Tribunale, in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, un assegno di mantenimento a favore del figlio di € 500,00 e l’assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito. Nulla per se stessa in quanto titolare di reddito da lavoro con entrate mensili di € 1.300,00.
Ottenuta sentenza parziale di separazione, nel prosieguo della causa per la determinazione degli aspetti economici accade che il figlio si laurei ed ottenga di lì a poco un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il marito chiede quindi – ed ottiene – la cessazione dell’obbligazione di mantenimento a favore del figlio e la revoca dell’assegnazione della casa familiare. La moglie, stanti le intervenute modifiche fattuali che hanno determinato la rideterminazione in pejus delle proprie condizioni economiche in corso di causa, nel rassegnare le proprie conclusioni chiede il riconoscimento a carico del coniuge ed a suo favore di un assegno di mantenimento di € 500,00, poiché la revoca dell’assegnazione della casa familiare la obbliga a reperire un alloggio in locazione.
Assume ella che il marito, godendo di un reddito maggiormente elevato (€ 2.400,00) rispetto a quello proprio, essendo cessata l’obbligazione di mantenimento del figlio nonché quella di pagamento del canone di locazione per essere egli rientrato nel possesso della casa familiare, conseguirà una – sostanziosa – maggiore disponibilità economica.
Il Tribunale, verificata l’evidente sperequazione nella situazione economica determinatasi tra le parti all’esito delle intervenute modifiche ed anche alla luce della durata ultraventisettennale del matrimonio, dispone che il marito versi a favore della moglie separata l’assegno di € 280,00 mensili.