Autonomia negoziale dei coniugi
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n.21761/2021
Con la sentenza citata sono stati definitivamente affermati i diritti dei coniugi ad ottenere il riconoscimento, direttamente nell’ambito dei procedimenti consensuali di separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio, della proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o la titolarità di altri diritti reali o delle disposizioni di trasferimento a favore di uno di essi o dei figli allo scopo di assicurarne il mantenimento. Da ciò discende che tali atti di trasferimento di proprietà, di quote di proprietà o di intestazione potranno essere ottenuti con il decreto di omologa della separazione consensuale o con la sentenza di divorzio.
Sino a questa definitiva ed inequivoca pronuncia della Corte di Cassazione i Tribunali avevano adottato scelte difformi, sicchè la gestione dei trasferimenti presentava una geografia giudiziaria a “a macchia di leopardo”. Alcuni Tribunali, fra i quali anche quello di Udine, non hanno sino ad oggi consentito il trasferimento della proprietà o diritti reali con l’atto giudiziario di separazione o divorzio, reputando che le operazioni, le verifiche e le dichiarazioni fede facenti connesse al trasferimento della proprietà e dei diritti reali fossero incompatibili o, comunque, di difficile gestione, con le funzioni delle cancellerie civili.
Precisa invece ora la Cassazione che gli accordi rassegnati dai coniugi o ex coniugi, in quanto inseriti nel verbale d’udienza redatto da un ausiliario del giudice che, in quanto tale, assume la forma di atto pubblico ai sensi dell’art 2699 cc, sono destinati costituire titolo valido per la trascrizione ex art.2657 cc.
Ciò purché risulti l’attestazione, a cura del cancelliere, che le parti abbiano prodotto una serie di atti (visure catastali, attestato di certificazione energetica, certificato di destinazione urbanistica, eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di acquisto immobiliare a favore di minori) e abbiano reso le dichiarazioni di legge, restando irrilevanti ulteriori verifiche da parte del Cancelliere stesso circa l’intestazione catastale dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
I legali delle parti potranno d’ora innanzi farsi carico di questi particolari adempimenti, che consentiranno alle parti in sede di separazione e divorzio di poter trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari il trasferimento immobiliare e/o la costituzione dei diritti reali presso ogni tribunale dello Stato.