Ribadito dalla Cassazione l’obbligo di rappresentanza e di ascolto del minore

FATEMI LARGO! ASCOLTATEMI!

Con ordinanza n.1471/21 la Corte di Cassazione, sez. I Civile, ha posto il seguente principio di diritto.

Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, è necessario che il giudice provveda alla nomina di un curatore speciale al minore ai sensi dell’art.78 c.p.c., curatore che provvederà a sua volta alla nomina di un difensore al minore.

Ciò in quanto nei giudizi cd. “de potestate” la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella dei genitori, anche quando il provvedimento limitativo venga richiesto solo nei confronti di uno di essi.

Qualora difettino tali nomine si verificherà un caso di nullità del procedimento.

Negli altri giudizi che riguardano i minorenni, la loro tutela si realizza mediante l’ascolto diretto, stabilito per legge qualora ultra dodicenni e, se capaci di discernimento, anche qualora infra dodicenni.

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