Imputato assolto se l’accusa non prova il regolare funzionamento dell’etilometro
L’etilometro ha dato esito positivo ma: funziona regolarmente? È stato omologato? È stato revisionato?
Se la pubblica accusa non è in grado di provarlo l’imputato va assolto
Il tema della di guida in stato di ebbrezza, a causa delle gravi conseguenze derivanti non solo dall’applicazione della sanzione penale quanto dalle sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, è animato da un dibattito giurisprudenziale vivace e in continua evoluzione.
Si segnala in particolare la recente sentenza della Cassazione penale in tema di onere probatorio rispetto al regolare funzionamento dello strumento per la rilevazione della quantità di alcool, ovvero l’etilometro (Cass. Pen. Sez. VI, 6 giugno 2019 n.38618), in quanto segna un rilevante cambio di approccio.
La giurisprudenza ha finora privilegiato le esigenze di tutela della sicurezza stradale rispetto a quella dell’interesse dell’imputato ad ottenere tutela, in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l’aggiornata taratura della funzionalità.
L’orientamento tradizionale ha infatti ritenuto sufficiente l’omologazione dell’apparecchio, così comportando il gravoso onere per il privato, sia in sede civile sia penale, di dimostrare la sussistenza nel caso concreto di un difetto di funzionamento. La prova del malfunzionamento dell’etilometro appare tanto più difficoltosa in considerazione della disponibilità dell’apparecchio in capo alla sola pubblica amministrazione. Nel caso che ha occupato la pronuncia della Cassazione l’etilometro risultava solo omologato e non sottoposto alla revisione periodica prescritta dal D.P.R. n. 495 del 2002, art. 379, comma 8. Poiché la revisione, afferma la Corte di legittimità, costituisce l’unica operazione a garanzia della precisione dello strumento, della sua affidabilità e della attendibilità del suo risultato, l’onere di prova sul punto spetta alla pubblica accusa.
Il principio affermato è peraltro conforme a quello di carattere generale secondo cui l’accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all’imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto. La parte che allega un fatto (nella specie: superamento del tasso alcolemico), affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità. L’onere della prova dell’imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell’espletamento delle dovute verifiche dell’etilometro.
Ne consegue che, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.
Poiché tale orientamento della Corte di Cassazione è risultato ondivago nel tempo, si auspica un pronunciamento della Sezioni Unite per garantire l’uniformità di applicazione della norma.